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Tribunale di Genova, 20 maggio 2026, n. 2470

Le parti possono derogare alla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale mediante un accordo separato, stipulato in relazione a uno specifico rapporto giuridico, con il quale convengano espressamente di devolvere le relative controversie alla competenza esclusiva del giudice ordinario.

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