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Tribunale di Genova, 2 luglio 2026, n. 3311

Il mezzo di impugnazione del lodo dipende dalla natura del lodo in concreto emesso, sicché il lodo motivatamente qualificato come irrituale dagli arbitri va impugnato dinanzi al tribunale.
Il lodo irrituale non è impugnabile per nullità, ma soltanto per annullabilità nei casi tassativamente previsti dall’art. 808-ter cod. proc. civ., anche quando se ne deduca l’invalidità derivata dalla nullità della clausola compromissoria.
È inammissibile l’impugnazione del lodo per invalidità della convenzione arbitrale proposta dalla parte che vi abbia dato causa promuovendo essa stessa il procedimento arbitrale e sostenendone la natura irrituale, in violazione del divieto di venire contra factum proprium.
L’arbitrato irrituale per la soluzione di controversie relative a diritti disponibili è sempre ammesso, salvo espresso divieto di legge, anche in materia societaria e per le società in house, e il richiamo statutario agli artt. 35 e 36 d.lgs. 5/2003 va interpretato nei limiti della compatibilità con l’arbitrato irrituale.
L’acquiescenza al lodo, quale atto dispositivo del diritto di impugnazione, deve essere inequivoca e provenire dal titolare del diritto o da un procuratore munito di mandato speciale.

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