In materia associativa vale il principio generale della libera compromettibilità in arbitri delle controversie, con la sola eccezione dei casi di espresso divieto di legge e di quelli in cui la controversia abbia a oggetto diritti non disponibili ai sensi dell’art. 806, co. 1, cod. proc. civ.
L’impugnazione della determinazione dell’organo associativo che escluda la candidatura di un associato alle cariche interne non concerne diritti indisponibili, atteso che l’individuazione dei requisiti di accesso alle cariche è rimessa alla volontà collettiva dell’ente, e la mera sindacabilità della singola previsione statutaria non è sufficiente a elevare la posizione del singolo a diritto indisponibile, né a fondare la non arbitrabilità della relativa controversia.
La domanda che rientri nell’ambito applicativo di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale va dichiarata improponibile dinanzi al giudice ordinario.
La scadenza del termine convenzionalmente stabilito per adire gli arbitri non comporta, anche nell’arbitrato irrituale, la definitiva rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti inerenti al rapporto controverso, salvo che le parti abbiano espressamente ricollegato tale effetto allo spirare del termine.
