L’organo interno di un’associazione non riconosciuta che esercita il potere disciplinare infliggendo sanzioni ai soci non svolge funzione arbitrale, neppure ove lo statuto qualifichi le sue decisioni come «lodi», allorché la regolamentazione statutaria non integri una convenzione arbitrale per arbitrato rituale ai sensi dell’art. 809 c.p.c. o per arbitrato societario ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, ma attribuisca all’organo la competenza a decidere i ricorsi per violazioni statutarie applicando sanzioni disciplinari. Ne consegue l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di nullità della clausola compromissoria e di composizione del collegio arbitrale.
