Il deposito telematico del lodo arbitrale e della convenzione di arbitrato, corredato da attestazione di conformità all’originale, equivale a tutti gli effetti al deposito in cancelleria ai fini del procedimento di exequatur previsto dall’art. 825 cod. proc. civ.
Ai fini della dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale rituale ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ., il giudice è tenuto a verificare esclusivamente la regolarità formale del lodo, la non manifesta inesistenza della clausola compromissoria e l’assenza di previsione manifesta di un arbitrato estero, senza estendere il proprio sindacato al merito della decisione arbitrale.
La competenza territoriale per il procedimento di exequatur del lodo arbitrale rituale si radica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato, come determinato nella convenzione di arbitrato o nel corso del procedimento arbitrale.
