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Tribunale di Forlì, 18 febbraio 2026, n. 140

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un’associazione, che deferisce in via esclusiva alla competenza del collegio arbitrale le controversie aventi ad oggetto lo status di associato e l’impugnazione delle delibere sociali, non si estende alle domande di adempimento di obbligazioni derivanti dalla cessazione del rapporto associativo, le quali restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, anche ove siano consequenziali a delibere non impugnate in sede arbitrale.

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