La clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale le controversie relative al contratto, con espressa esclusione di quelle aventi ad oggetto i canoni e le somme concordate tra le parti, determina la competenza del giudice ordinario per la domanda monitoria relativa ai canoni insoluti, mentre radica la competenza arbitrale per la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall’opponente, con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice ordinario limitatamente a quest’ultima.
