Il lodo arbitrale regolarmente emesso dall’arbitro è suscettibile di dichiarazione di esecutività da parte del tribunale competente, previa verifica della regolarità formale dell’atto, ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ.
Il lodo arbitrale regolarmente emesso dall’arbitro è suscettibile di dichiarazione di esecutività da parte del tribunale competente, previa verifica della regolarità formale dell’atto, ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ.