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Tribunale di Foggia, 27 gennaio 2026, n. 149

Il criterio distintivo tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale risiede nel fatto che, nel primo, le parti intendono ottenere il pronunciamento di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo ai sensi delle norme sul procedimento arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c., mentre nel secondo intendono affidare all’arbitro la risoluzione delle controversie per via negoziale, attraverso una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.
Ove la parte invitata a nominare il proprio arbitro ai sensi dell’art. 810, comma 1, c.p.c. non vi provveda, la controparte ha l’onere, per poter validamente proporre la domanda dinanzi al giudice ordinario, di richiedere al Presidente del Tribunale la nomina dell’arbitro mancante ai sensi dell’art. 810, comma 2, c.p.c., e in difetto la domanda giudiziale è inammissibile.
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude l’emissione di un decreto ingiuntivo, atteso che l’eccezione di compromesso è un’eccezione in senso proprio, non rilevabile d’ufficio, e nella fase sommaria del procedimento monitorio non sussiste ancora un litigio connotato dal contraddittorio tra le parti e dunque devolvibile alla cognizione degli arbitri.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’exceptio compromissi deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto del debitore convenuto sostanziale e comporta la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario incompetente, con contestuale rimessione della controversia al procedimento arbitrale, restando inteso che la salvezza degli effetti della domanda proposta dinanzi al giudice incompetente è assicurata dal meccanismo della translatio iudicii di cui all’art. 819-ter c.p.c.

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