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Tribunale di Foggia, 24 settembre 2025, n. 1611

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, quando non prevede espressamente che la nomina di tutti gli arbitri sia affidata a un soggetto estraneo alla società, con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.
La competenza del giudice ordinario in luogo dell’arbitro si determina con la legge vigente al momento della proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., anche quando la norma che sancisce la nullità della clausola compromissoria sia successivamente abrogata.

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