La competenza arbitrale derivante dalla clausola compromissoria non si esaurisce nelle controversie aventi ad oggetto l’esecuzione letterale del contratto o gli obblighi primari delle parti ma si estende anche a quelle controversie che, pur concernendo profili accessori, riflessi o indiretti, risultino oggettivamente o soggettivamente connesse al rapporto contrattuale e, più in generale, a quelle pretese che non troverebbero ragione se non nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
La presenza di una procedura concorsuale (fallimento), di per sé, non impedisce l’operatività della clausola compromissoria stipulata dalla società in bonis. L’efficacia della clausola arbitrale permane e può essere fatta valere anche dal curatore, purché la domanda sia riconducibile al rapporto contrattuale originario.