La clausola contrattuale che, nelle ipotesi di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, prevede che si potrà procedere mediante valutazione collegiale di esperti o mediante arbitrato solo su accordo tra le parti, in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria, non integra una clausola compromissoria derogativa della giurisdizione, ma configura una perizia contrattuale facoltativa, il cui esperimento è subordinato al consenso di entrambe le parti.
Si ha perizia contrattuale, e non arbitrato, quando le parti deferiscono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, restando escluse dal mandato le questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa.
