La consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi di cui all’art. 696-bis cod. proc. civ. non ha natura cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, prescindendo dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con la conseguenza che ad essa non si applica l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. che consente la proposizione della domanda cautelare al giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria.
