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Tribunale di Firenze, ord. 28 maggio 2021

L’art. 818 cod. proc. civ. prevede espressamente il divieto per gli arbitri di concedere sequestri e altri provvedimenti cautelari; l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. sua volta prevede limpidamente che se la
controversia è oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al Giudice (e non all’arbitro) che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

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