L’art. 818 cod. proc. civ. prevede espressamente il divieto per gli arbitri di concedere sequestri e altri provvedimenti cautelari; l’art. 669-quinquies cod. proc. civ. sua volta prevede limpidamente che se la
controversia è oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al Giudice (e non all’arbitro) che sarebbe stato competente a conoscere del merito.