La clausola contrattuale che prevede una procedura facoltativa di perizia tecnica per l’accertamento e la liquidazione del danno, con decisione a maggioranza di un collegio di periti nominati dalle parti, non integra una convenzione di arbitrato, ne’ rituale ne’ irrituale, bensi’ una perizia contrattuale, con la conseguenza che l’art. 810 c.p.c. non e’ applicabile e la parte che non riesca ad attivare la procedura consensualmente conserva il diritto di adire il giudice ordinario.
