La clausola di polizza assicurativa che, in caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, prevede la rimessione della questione ad un collegio di medici, con decisione vincolante e limitata ad accertamenti di natura tecnico-sanitaria, configura una perizia contrattuale e non una convenzione di arbitrato, con la conseguenza che il ricorso per la nomina di arbitro ai sensi dell’art. 810 c.p.c. deve essere rigettato.
