Il lodo arbitrale irrituale ha efficacia negoziale e non giurisdizionale; esso è annullabile per i soli motivi tassativi previsti dall’art. 808-ter c.p.c. e non è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c.
L’errore rilevante ai fini dell’annullamento del lodo arbitrale irrituale, secondo la previsione dell’art. 1428 c.c., deve essere sostanziale, essenziale e riconoscibile, e deve consistere in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti inesistenti e viceversa, ovvero contestati fatti pacifici; non rileva l’errore che attenga alla formazione del convincimento degli arbitri attraverso l’interpretazione e la valutazione degli elementi acquisiti.
