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Tribunale di Firenze, 23 agosto 2025, n. 2785

L’eccezione di incompetenza fondata sull’esistenza di clausola compromissoria per arbitrato rituale deve essere sollevata tempestivamente nel primo atto difensivo ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., e comporta una questione di competenza che si risolve con sentenza di incompetenza del tribunale adito in favore dell’arbitro.
L’adesione della parte attrice all’eccezione di incompetenza per arbitrato, quando intervenga successivamente all’introduzione del giudizio e alla costituzione della convenuta, non determina automaticamente compensazione delle spese processuali, che seguono il principio di soccombenza sulla questione pregiudiziale secondo l’art. 91 cod. proc. civ.
L’omesso esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla clausola compromissoria non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, trattandosi di condizione di procedibilità la cui efficacia opera su base volontaria ed è rimessa alla disponibilità delle parti ai sensi dell’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010.
L’art. 819-quater cod. proc. civ. stabilisce che la declinatoria di competenza del giudice ordinario in favore dell’arbitro deve essere pronunciata con sentenza, mentre con ordinanza deve essere definito l’eventuale procedimento di regolamento di competenza costituente mezzo di impugnazione contro tale declinatoria.

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