La clausola compromissoria apposta a un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione, anche non novativa, sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l’estensione alle sole cause di invalidità di questo, escludendone l’operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio contenente la clausola rappresenti ormai soltanto un antecedente storico.
