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Tribunale di Firenze, 14 novembre 2025, n. 3670

La clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato con il primo, ai sensi dell’art. 808 quater cod. proc. civ., con la conseguenza che, in presenza di una pluralità di rapporti contrattuali tra le medesime parti, la competenza arbitrale resta circoscritta alle sole controversie derivanti dal contratto in cui la clausola è inserita.
Ai sensi dell’art. 819 ter, co. 1, cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e una causa pendente davanti al giudice ordinario, sicché, in presenza di una pluralità di domande, la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, senza che il vincolo di connessione possa determinare la devoluzione dell’intera controversia al giudice ordinario o agli arbitri.
La clausola compromissoria inserita in una concessione di servizi pubblici anteriore alla l. 205/2000, che devolva ad arbitri le controversie relative ai canoni, è valida qualora abbia ad oggetto esclusivamente posizioni di diritto soggettivo concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5, co. 2, l. 1034/1971.
L’art. 209, co. 3, d.lgs. 50/2016, che sanziona con la nullità la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando di gara, non trova applicazione alle concessioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di norma di natura sostanziale priva di efficacia retroattiva.
La clausola compromissoria binaria, che devolva le controversie alla decisione di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti, può trovare applicazione anche in una lite con pluralità di parti quando, in base a una valutazione da compiersi a posteriori in relazione al petitum e alla causa petendi, risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti; tale condizione sussiste quando una delle parti formuli domande trasversali, di carattere meramente subordinato, nei confronti delle altre parti del medesimo gruppo, che non determinano un’eterogeneità di interessi rispetto alla controparte.

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