Nell’arbitrato irrituale, la violazione del principio del contraddittorio non si configura come vizio del procedimento ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell’impugnazione ai sensi dell’art. 1429 cod. civ., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa.
È ammissibile la compromissione in arbitrato irrituale per la definizione parziale della lite.
La mancata trattazione di uno dei quesiti oggetto del compromesso non comporta l’invalidità del lodo per incompletezza, qualora le parti abbiano contemplato a priori la distinzione tra le questioni, accettando che l’arbitro si occupasse solo di alcune di esse.
