Il lodo contrattuale, frutto di arbitrato irrituale, non produce gli effetti della sentenza ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ. e non è suscettibile di essere portato a esecuzione mediante il procedimento di cui all’art. 825 cod. proc. civ., essendo il decreto di esecutorietà riservato ai lodi rituali.
L’esecuzione forzata intrapresa in forza di un lodo irrituale è illegittima per assenza di titolo esecutivo, senza che rilevi l’accertamento, in separato giudizio, della correttezza delle statuizioni consacrate nel lodo.
