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Tribunale di Enna, ord. 27 luglio 2026 (R.G. 00000087/2026)

La liquidazione del compenso operata dagli arbitri configura un meccanismo di natura negoziale di determinazione del corrispettivo, nel quale l’autoliquidazione assume il valore di proposta contrattuale, destinata a divenire vincolante soltanto a seguito dell’accettazione delle parti.
L’accettazione della liquidazione del compenso arbitrale può intervenire anche successivamente all’instaurazione del procedimento previsto dall’art. 814 cod. proc. civ. e fino alla pubblicazione dell’ordinanza conclusiva; ove essa sopravvenga nelle more del giudizio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
L’impegno assunto in sede transattiva a sostenere integralmente le spese del procedimento arbitrale equivale ad accettazione della liquidazione del compenso effettuata dagli arbitri.
Le spese del procedimento di liquidazione del compenso arbitrale gravano sulla parte che, non accettando tempestivamente la liquidazione, ha reso necessario il ricorso all’autorità giudiziaria, mentre nulla è dovuto nei confronti della parte che aveva accettato la liquidazione anteriormente all’instaurazione del procedimento.

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