La devoluzione della controversia ad arbitri irrituali, in forza di espressa clausola compromissoria, pone una questione di improcedibilita’ della domanda e non di competenza, a differenza dell’arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.
La clausola compromissoria che devolve ad arbitri irrituali “ogni controversia” relativa ad un contratto di appalto comprende anche le controversie relative al pagamento di fatture per lavori eseguiti, qualora esse attengano in ogni caso all’esecuzione del contratto.
La rinuncia alla clausola compromissoria in occasione di una controversia insorta tra le parti non implica di per se’ una definitiva e complessiva abdicazione alla medesima in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti, con accordo avente i requisiti di forma e di sostanza propri di un patto risolutivo, non abbiano rinunciato definitivamente alla clausola nel suo complesso.
La proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. non comporta rinuncia alla clausola compromissoria, trattandosi di procedimento di natura cautelare che, in quanto funzionale alla realizzazione anticipata dell’istruttoria, va proposto dinanzi al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.
L’avvio del procedimento di negoziazione assistita non costituisce rinuncia alla clausola compromissoria, non integrando una domanda giudiziale ma soltanto una condizione di procedibilita’.
