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Tribunale di Crotone, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00000603/2026)

Il presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 820 co. 3 c.p.c., può autorizzare la proroga del termine per la pronuncia del lodo su istanza del collegio arbitrale, qualora la complessità della causa e le esigenze del contraddittorio lo giustifichino, anche in presenza del dissenso di una delle parti.

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