Ai fini della nomina giudiziale dell’arbitro di parte, ai sensi degli artt. 810 e seguenti cod. proc. civ., è necessario che risulti l’esistenza di una controversia, desumibile anche dalle deduzioni della parte resistente che lamenti l’inadempimento e chieda il risarcimento dei danni, che la convenzione di arbitrato non appaia manifestamente inesistente e non preveda manifestamente un arbitrato estero, e che sia mancata la designazione dell’arbitro da parte della parte onerata.
Della nomina dell’arbitro effettuata dal giudice è data notizia nelle forme pubblicitarie previste.
