La clausola compromissoria che preveda indifferentemente l’arbitrato rituale o irrituale va qualificata come clausola per arbitrato rituale, non emergendo da essa la volontà univoca delle parti di derogare alla relativa disciplina e dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale tipologia di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.
Ai fini della nomina dell’arbitro ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ. il presidente del tribunale verifica che la parte istante abbia fornito prova dell’invito alla controparte a procedere alla nomina e che la clausola compromissoria non sia manifestamente inesistente né preveda manifestamente un arbitrato estero.
