L’efficacia e la validità del lodo arbitrale rituale permangono nonostante la successiva cessione del credito oggetto del lodo e l’eventuale impugnazione dello stesso da parte del debitore, conservando il lodo il valore e l’efficacia di accertamento della sentenza pronunciata dai giudici statuali ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ.
La cessione di credito derivante da lodo arbitrale è validamente opponibile al debitore ceduto mediante notificazione dell’atto di cessione, senza necessità di specifica accettazione da parte del debitore stesso, salvo il caso di formale comunicazione di rifiuto.
