Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Cosenza, 4 giugno 2019, n. 1171

Non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa dell’amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 cod. civ. in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ. fondata sulla violazione da parte dell’amministratore medesimo delle disposizioni che impongono la correttezza e verità dei bilanci nonché dell’obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci e perciò non deferibili al giudizio degli arbitri.

Exit mobile version