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Tribunale di Cosenza, 27 settembre 2019, n. 1902

Alla pubblica amministrazione è radicalmente preclusa la possibilità di avvalersi dell’arbitrato irrituale ai fini della risoluzione di controversie derivanti da contratti conclusi con privati, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.

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