Il discrimine per la deferibilità al giudizio arbitrale delle controversie societarie è dato dalla natura dei diritti azionati, a seconda che essi siano o meno disponibili dalle parti. Non possono formare oggetto di transazione e non possono essere devolute al giudizio arbitrale le controversie tra soci, o tra questi e la società, nelle quali vengono in rilievo interessi generali della società medesima, di natura pubblicistica, o che concernono violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.
Non possono essere devolute al giudizio arbitrale le controversie in tema di scioglimento della società, anche di persone, potendo il Tribunale essere investito dell’accertamento dell’intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause a tal fine previste dalla legge.