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Tribunale di Cosenza, 18 gennaio 2026, n. 60

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, che devolve agli arbitri le controversie tra soci ovvero tra soci e società, non si applica alle controversie derivanti da rapporti contrattuali estranei al rapporto sociale tra la società e il soggetto che riveste altresì la qualità di socio, atteso che la competenza arbitrale è delimitata dall’oggetto della controversia e non dalla qualità soggettiva delle parti.

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