L’arbitrato irrituale ha natura negoziale, in quanto le parti affidano agli arbitri l’incarico di comporre la controversia mediante un negozio di accertamento, impegnandosi a considerare la decisione come espressione della propria volontà; il contenuto di tale negozio non è limitato alle attribuzioni previste dal dispositivo, ma include anche l’accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.
La dichiarazione giudiziale di nullità del lodo irrituale, passata in giudicato, priva la pretesa creditoria fondata sul lodo del relativo titolo negoziale, con conseguente automatica caducazione del decreto ingiuntivo ottenuto sulla base della decisione arbitrale, in quanto irrimediabilmente privo di causa giustificativa.
La compromissione in arbitri di una controversia preclude alla parte di far valere in sede giudiziale il diritto al pagamento a titolo diverso da quello negoziale costituito dalla decisione degli arbitri, sicché, annullato il lodo, non è consentito modificare la causa petendi della domanda di pagamento originariamente fondata sulla pronuncia arbitrale.
Qualora la medesima parte abbia proposto sia opposizione a decreto ingiuntivo fondato su lodo irrituale, sia impugnazione del lodo medesimo, non si configura inammissibilità dei motivi di opposizione per litispendenza, bensì si impone la sospensione del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 337, co. 2, cod. proc. civ., in ragione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza rispetto all’accertamento dei presupposti logico-giuridici della pretesa creditoria.
