Nell’arbitrato irrituale le parti non affidano agli arbitri l’esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, ma conferiscono loro un mandato per il compimento, in loro luogo e vece, di un’attività contrattuale, costituente uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni sorte o sorgibili tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, fondato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliativa o transattiva.
Il lodo arbitrale rituale ha natura di atto giurisdizionale e l’efficacia di titolo esecutivo, mentre il lodo reso in sede di arbitrato irrituale ha natura contrattuale di negozio di accertamento ed è privo di efficacia esecutiva.
Tanto il lodo arbitrale rituale quanto il lodo reso in sede di arbitrato irrituale costituiscono atti adottati dagli arbitri per la risoluzione di una controversia sorta tra le parti, che mirano ad accertare, e non a costituire, le rispettive obbligazioni e diritti.
Il lodo reso in sede di arbitrato irrituale non ha efficacia novativa delle obbligazioni anteriori delle parti, salvo che ciò sia espressamente previsto nella clausola compromissoria, e non si sostituisce al titolo dei diritti in contesa, operando come novazione solo in presenza di un’espressa volontà di estinguere le posizioni anteriori e di sostituirvi altre autonome e distinte.
