La clausola compromissoria prevista nello statuto di una cooperativa edilizia che ha per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende, in mancanza di esplicita previsione statutaria ovvero di previsione di apposita clausola compromissoria inserita nell’atto di prenotazione/assegnazione/trasferimento della proprietà alle controversie relative al trasferimento della proprietà, e quindi al pagamento del corrispondente importo, sussistendo due distinti rapporti tra il socio e la cooperativa, anche se tra loro collegati: uno di carattere associativo, regolato dallo statuto e derivante dalla adesione al contratto sociale, ed uno bilaterale di scambio.