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Tribunale di Como, 13 luglio 2026, n. 611

La clausola compromissoria che deferisce agli arbitri ogni controversia relativa alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione del contratto in ogni sua componente si estende alle pattuizioni successive che, costituendo specificazioni, aggiunte o varianti in corso d’opera, concorrono a formare un unico sinallagma contrattuale.
L’arbitrato costituisce valido strumento alternativo di risoluzione della controversia quando l’intera operazione economica sia devoluta alla cognizione dei giudici privati in forza di un’unica convenzione arbitrale.
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude il potere del giudice ordinario di emettere il decreto ingiuntivo, ma impone, in caso di opposizione fondata su tale clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la rimessione della controversia agli arbitri.
L’accoglimento dell’eccezione di devoluzione agli arbitri determina l’assorbimento, per carenza di competenza, di ogni valutazione di merito sulla domanda principale e su quella riconvenzionale.

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