Ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri, anche non rituali, o se è pendente giudizio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere il merito. Anche in diritto societario vige il principio stabilito dall’art. 818 cod. proc. civ. secondo cui agli arbitri, salva diversa disposizione di legge, è preclusa la possibilità di concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari e ciò in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi che la legge riserva solo all’Autorità giudiziaria ordinaria.