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Tribunale di Catanzaro, 5 maggio 2026, n. 1620

L’eccezione di inutile decorso del termine per la pronuncia del lodo, previsto dall’art. 820, co. 2, cod. proc. civ., una volta già valutata e superata dall’arbitro nel corpo del lodo stesso, non può essere riproposta in sede giudiziale al fine di farne valere la nullità, ove il lodo non sia stato tempestivamente impugnato nei termini di cui all’art. 829 cod. proc. civ.
Il lodo arbitrale rituale non impugnato nei termini di legge ex art. 829 cod. proc. civ. rimane valido ed efficace, e il mancato esercizio dell’azione di nullità nel termine perentorio di legge preclude ogni successiva contestazione della validità del lodo medesimo.
Il lodo arbitrale rituale acquista gli effetti di sentenza dalla data della sua ultima sottoscrizione ed è, pertanto, suscettibile di passare in giudicato ai sensi dell’art. 824 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che le statuizioni in esso contenute spiegano efficacia preclusiva nei successivi giudizi aventi il medesimo oggetto.

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