Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Catanzaro, 13 novembre 2023, n. 1876

Il disposto di cui all’art. 817, co. 2, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che una volta iniziato l’arbitrato soltanto gli arbitri hanno il potere di decidere sulla propria competenza. Il provvedimento del Giudice dello Stato che, preso atto della pendenza della controversia arbitrale, dichiari la litispendenza e ordini la cancellazione della causa dal ruolo è inidoneo a produrre gli effetti del giudicato e dunque non preclude la riassunzione della causa, di fronte allo stesso Giudice dello Stato, ove gli arbitri si dichiarino incompetenti.

Exit mobile version