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Tribunale di Catania, ord. 23 luglio 2026 (R.G. 00002900/2026)

In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale si impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., mentre nella seconda si limita ad affidare all’arbitro la soluzione della controversia attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l’impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà.
Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione del lodo non rileva la natura dell’arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo reso nelle forme di cui agli artt. 816 e seguenti cod. proc. civ. è impugnabile esclusivamente ai sensi dell’art. 827 cod. proc. civ., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale.
La pendenza dell’impugnazione del lodo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria, per motivi analoghi a quelli dedotti nel giudizio di opposizione, integra i gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ.

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