Il lodo arbitrale costituisce titolo idoneo a fondare un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642, comma 2, c.p.c.
Il lodo arbitrale costituisce titolo idoneo a fondare un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642, comma 2, c.p.c.