La clausola compromissoria inserita nello statuto di società a responsabilità limitata, pur spiegando efficacia nei confronti della società e dei soci, non può estendersi automaticamente a soggetti terzi, né a coloro che, al momento dell’insorgere della controversia, non rivestano la qualità di socio, difettando in capo ad essi il presupposto soggettivo cui la disposizione statutaria ricollega l’operatività della convenzione arbitrale.
