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Tribunale di Catania, 7 giugno 2016, n. 3127

La devoluzione ad un collegio arbitrale di ogni controversia tra soci deve essere interpretata, in assenza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie riguardanti il rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto sociale, con esclusione di quelle per cui quest’ultimo costituisce solo il presupposto storico.

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