La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio, modificata successivamente al recesso di un consorziato, non è applicabile alle controversie sorte con il medesimo, dovendo farsi riferimento alla formulazione della clausola vigente al momento in cui il rapporto consortile era ancora efficace.
La clausola compromissoria statutaria che espressamente escluda dalla devoluzione arbitrale le controversie aventi ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del consorzio, legittima quest’ultimo ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria, anche in via monitoria, per il recupero di tali crediti nei confronti del consorziato.
