La decisione in merito all’eccezione di difetto di giurisdizione (per essere questa attribuita a un arbitrato straniero) è riservata al giudice competente, di talché il giudice erroneamente adito, valutata la propria incompetenza, omette ogni pronuncia al riguardo, limitandosi a declinare la propria competenza ed a rimettere ogni ulteriore valutazione, compresa, quindi, quella sulla giurisdizione, al giudice competente.