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Tribunale di Catania, 5 gennaio 2016, n. 23

La domanda riconvenzionale che il convenuto proponga dinnanzi al giudice ordinario contestualmente alla formulazione, in via principale, dell’eccezione di compromesso in arbitri della causa, è da ritenersi proposta necessariamente in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione e non può intendersi quale implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria.

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