Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Catania, 29 gennaio 2026, n. 555

La disciplina dell’accordo processuale di cui all’art. 38, comma 2, c.p.c. è inapplicabile in relazione all’eccezione di convenzione d’arbitrato, riferendosi tale disposizione esclusivamente alla competenza territoriale derogabile del giudice ordinario e non alla devoluzione della controversia agli arbitri.
Il giudice adito è sempre tenuto a verificare la fondatezza dell’eccezione di compromesso, indipendentemente dall’eventuale adesione manifestata dall’attore, non potendo disinteressarsi di tale profilo sulla base del mero accordo tra le parti.
L’esistenza di una clausola compromissoria non preclude l’emissione di un decreto ingiuntivo, beneficiando la fase monitoria di una deroga alla competenza arbitrale; tuttavia, in sede di opposizione, ove venga sollevata l’eccezione d’incompetenza per l’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice è tenuto a dichiarare la propria incompetenza e a revocare il decreto ingiuntivo, rimettendo le parti al tribunale arbitrale.
In caso di dichiarazione d’incompetenza del giudice ordinario per l’esistenza di una clausola compromissoria, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle spese, non essendo applicabile il meccanismo della cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia sulle spese di cui all’art. 38, comma 2, c.p.c., operando tale disciplina esclusivamente in materia di competenza territoriale derogabile.

Exit mobile version