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Tribunale di Catania, 25 giugno 2026, n. 3101

La clausola contrattuale che si limiti ad affermare la mera facoltà delle parti di ricorrere all’arbitrato per la risoluzione delle controversie, senza imporre un obbligo di devoluzione della lite agli arbitri né prevedere una rinuncia alla giurisdizione statale, non integra una cone d’arbitrato vincolante ai sensi dell’art. 808 c.p.c. e non è idonea a fondare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

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