Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Catania, 20 gennaio 2017, n. 329

La contestuale proposizione di eccezione di arbitrato e domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta del convenuto non implica la
necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest’ultima incompatibile con l’esame della prima.

Exit mobile version