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Tribunale di Catania, 10 dicembre 2025, n. 5948

La clausola compromissoria che preveda il deferimento ad arbitri di “qualsiasi controversia relativa o comunque inerente o derivante dal contratto”, qualificando espressamente l’arbitrato come “rituale” e richiamando la disciplina degli artt. 816 e seguenti cod. proc. civ., configura inequivocabilmente un arbitrato rituale, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario solleva una questione di competenza e non di giurisdizione.
Ai fini della qualificazione dell’arbitrato come rituale, assumono valore decisivo le espressioni terminologiche congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine a una “controversia”, mentre non costituiscono elementi determinanti per escludere la natura rituale il conferimento agli arbitri del potere di decidere secondo equità, la preventiva attribuzione al lodo del carattere dell’inappellabilità, né la previsione dell’esonero degli arbitri dall’osservanza di formalità di procedura.
L’attribuzione agli arbitri di ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione di un contratto non priva il giudice ordinario, ove adito, della potestà di interpretare la clausola compromissoria al fine di delineare la competenza arbitrale e accertare se la controversia vi rientri, dovendo il giudice, di fronte all’eccezione di arbitrato, verificare la validità della clausola e dichiarare la competenza degli arbitri in caso di ritenuta validità, ovvero affermare la propria competenza in caso contrario.

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